|
|
CURIOSITA' |
|||||||
|
|
||||||||
|
LA STORIA LOCALE DIMENTICATA La separazione della Frazione Rocchetta da Roccagloriosa (1888 - 1895) ovvero Rocchetta da Frazione a Borgata Come e perchè. |
FATTI DELLA
CAUSA Fin dal 1863, e forse anche prima, il Comune di Roccagloriosa si trovava diviso in tre distinti abitati; cioè il centro col nome di Roccagloriosa, e due frazioni Rocchetta ed Acquavena; la prima lontana dal centro solo di poche centinaia di metri, la seconda di ben 5 chilometri. Pubblicata la legge comunale e provinciale del 1865, con la quale si permetteva rappresentanza separata alle frazioni, Rocchetta ed Acquavena, elessero ciascuna quattro Consiglieri comunali: il centro ne elesse sette. Cresciuta la popolazione del Comune, sorse la necessità di nuovi fabbricati, ed il Consiglio comunale, formato come si è detto, pensò regolare tale ampliamento con sani criteri igienici ed estetici, destinando alle nuove costruzioni quello spazio che divideva Rocchetta da Roccagloriosa, e deliberando anche i prezzi per cui si sarebbero alienate quelle aree. Il Consiglio comunale nel prendere tali deliberazioni ebbe anche di mira un concetto più alto, quello di far scomparire ogni distanza tra i due abitati, riunire Rocchetta a Roccagloriosa, sopprimere la frazione,e con la creazione di un unico e più vasto centro accrescere l’importanza del Comune (V. Deliberazione del Consiglio comunale del 1° ottobre 1888).Furono di fatti costruiti in quelle aree una quantità di caseggiati, di cui qualcuno destinato a pubblico uso; ed è bene affermare qui, salvo a dimostrarlo in seguito che tali costruzioni avvennero tutte sul territorio di Roccagloriosa, dal quale l’abitato di Rocchetta non è separato nè da territorio di altri paesi, nè da territorio proprio, che non sia occupato da case di abitazione. Appena finito il territorio di Roccagloriosa si trova l'abitato di Rocchetta.territorio proprio, che non sia occupato da case di abitazione. Appena finito il territorio di Roccagloriosa si trova l’abitato di Rocchetta.Dopo ciò il Consiglio comunale (eletto col sistema del riparto) con deliberazione del 3 decembre 1889 chiese all’autorità tutoria la soppressione della frazione e, con l’unione al capoluogo, anche l’abolizione del riparto. La Giunta provinciale amministrativa, dopo aver constatata la esattezza di quanto il Consiglio comunale aveva esposto, ritenendo cessate le ragioni che imponevano il riparto, con decisione 14 aprile 1890 lo abolì. Questa decisione pubblicata a forma dell’art. 62 della legge comunale e provinciale, non essendosene mosso gravame, divenne cosa giudicata. Senonchè avendo il Comune fatta istanza al Governo per ottenere il necessario provvedimento legislativo, questo gli fu negato. Da ciò alcuni, che con l’abolizione del riparto si vedevano danneggiati nei loro reconditi fini, imbaldanziti procurarono con minacce e lusinghe, e facendone bandiera delle malsane ire di parte, di raccogliere firme per una istanza da presentarsi all’autorità amministrativa, onde ottenere il ristabilimento del riparto. Furono di fatti raccolte 25 firme, tra cui alcune di individui non elettori di Rocchetta, e 1’istanza fu presentata al Prefetto di Salerno che nell’agosto del 1891 la comunicava al Sindaco di Roccagloriosa. Gli altri elettori di Rocchetta, ben vedendo come tutto questo armeggio, lungi dal servire ai veri interessi del Comune, era fatto solo per il comodo e l’interesse di pochi, trasmisero al Prefetto una contro-petizione con la quale si chiedeva il mantenimento della decisione 14 aprile 1890 della Giunta provinciale amministrativa, perchè nessuna sana ragione, e tanto meno gl’ interessi e l’importanza del Comune, potevano consigliare il ristabilimento del riparto. Il Consiglio comunale, chiamato a dare il suo avviso, confermò quanto precedentemente aveva deliberato; e, biasimando i termini sconvenienti della istanza, dimostrò come questa da nessuna vera e buona ragione era suffragata, ed a nessun vero e sano interesse rispondeva.La Giunta provinciale amministrativa dopo una prima decisione interlocutoria, il 26 dicembre 1891 provvide definitivamente sulla istanza accogliendola ed ordinando la rinnovazione dell’ intero Consiglio procedendosi alla elezione dei Consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio segreto ».E strana la motivazione di tale decisione. Ammette che ragioni topografiche non ve ne siano più per autorizzare l’esistenza della frazione e del riparto; ma ritiene che se non vi sono queste, vi sono invece altre ragioni ed altri elementi che fanno ritenere che con lo scrutinio unico gl’interessi della frazione sono danneggiati; ma non sì dà cura di dire quali siano queste ragioni e questi elementi, tanto meno in che, e come si troverebbero danneggiati gl’ interessi di Rocchetta. La decisione inoltre sorvola allegramente sulla eccezione dì cosa giudicata, ed afferma solennemente che l’essere Rocchetta con lo scrutinio unico rappresentata da un solo consigliere, mentre prima ne aveva quattro, è questo un fatto nuovo di tale importanza da autorizzare il ripristinamento del riparto Non ci soffermiamo su questa decisione, sia perchè essa non è l’oggetto del gravame, sia perchè svolgendo questo, avremo campo di apprezzare e dimostrare l’assurdità di una motivazione simile. Contro quella decisione si produsse ricorso dai firmatari della contropetizione; e cotesta Eccma IV Sezione con decisione 1-18 ottobre 1892, senza entrare nel merito di essa, trovatala errata nella forma, la annullò. Nuova istanza allora avvanzarono gli elettori di Rocchetta, chiedendo, in riparazione dell’ errore rilevato dalla IV Sezione, che le venissero assegnati quattro dei 15 consiglieri del Comune. Nonostante il parere contrario del Consiglio comunale, anche questa volta la Giunta provinciale amministrativa si affrettò ad accogliere quella istanza con la seguente decisione in data 23 aprile 1894: « La Giunta provinciale amministrativa di Salerno: Ritenuto in fatto, che questa Giunta provinciale amministrativa nel 14 aprile 1890 approvava la deliberazione del Consiglio di Roccagloriosa 3 dicembre 1889, con cui si faceva voto per l'abolizione del riparto dei Consiglieri in rapporto alla frazione Rocchetta e l’approvava perchè per le nuove fabbriche costruite ogni distanza è quasi scomparsa tra le due frazioni del Comune." Che con posteriore decisione del 26 dicembre 1891 questa stessa Giunta, sull’istanza della maggioranza degli elettori della frazione Rocchetta, sentito il Consiglio Comunale, contro l’avviso di questo, ordinava rinnovarsi l’intero Consiglio comunale di Roccagloriosa, procedendosi alla elezione dei Consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. Quest’ ultima decisione nel 1° ottobre 1892 veniva annullata dal Consiglio di Stato per la ragione che non determinava il numero dei Consiglieri da eleggersi in ciascuna frazione, avuto riguardo alla popolazione rispettiva secondo l’ultimo censimento.Che con nuova istanza del 10 settembre 1893 autenticata la maggioranza degli elettori della frazione Rocchetta insiste perché si ripristini il riparto dei Consiglieri assegnandone alla frazione suddetta 4 dei 15 che compongono il Consiglio del Comune. Che codesto Consiglio con deliberazione del 30 marzo 1894, faceva voti per il rigetto di tale istanza, e chiedeva inoltre una verifica locale per constatare gli elementi di fatto che contrariano il domandato riparto.Considerato in diritto - Che questa Giunta non trova ragioni sufficienti per recedere dalla sua decisione del 26 dicembre 1891, che vuol essere solo completata nella parte ritenuta manchevole dal Consiglio di Stato. Nè vale in contrario invocare il giudicato, cioè la precedente decisione della stessa Giunta -in data 14 aprile 1890, perché in materia amministrativa non contenziosa i giudicati non sono irrevocabili, e perché ancora come fu ben ritenuto nella decisione 1891 qualche fatto nuovo è venuto a turbare la condizione di cose prima esistente; e difatti la frazione Rocchetta, che pel numero dei suoi elettori procedeva dapprima alla nomina di 4 consiglieri comunali, oggi secondo riconosce la medesima Amministrazione comunale non è rappresentata che da un solo consigliere. « Che senza fondamento si vuole sconoscere in Rocchetta il carattere di frazione distinta dal maggior centro di popolazione, Roccagloriosa. La storia e la geografia resistono a queste affermazioni del Consiglio comunale: anche nelle carte geografiche più recenti, Rocchetta è riportata come paese distinto da Roccagloriosa. Ed a toglierle questo carattere non bastano le poche case di recente edificate sulla strada che congiunge le due frazioni del Comune; nè influisce la brevità della strada,donde la verifica locale domandata dal Consiglio si ravvisa inutile.Che ciò posto a buon diritto la maggioranza degli elettori di Rocchetta domanda di eleggere dei Consiglieri suoi propri, quando nel fatto si è visto che Il centro è troppo assorbente, tanto da non aver fatto entrare in Consiglio che uno solo della frazione Rocchetta, la quale aveva da prima la rappresentanza di quattro Consiglieri. Che con ciò l’opportunità del riparto è abbastanza dimostrata per la necessità che siano bene tutelati in Consiglio gl’interessi della frazione da una rappresentanza più larga. Che dall’ultimo censimento del 1891 il Comune di Roccagloriosa risulta di 2369 abitanti, così ripartiti: Roccagloriosa 1537, Rocchetta 613; Acquavena 619, e quindi in proporzione debbano essere assegnati alla frazione Rocchetta 4 Consiglieri. |
|||||||
|
Il 1° ottobre del 1888 il Consiglio Comunale di
Roccagloriosa, decise di far cessare Rocchetta come frazione, per
probabili motivi elettorali ( e sempre la solita storia. Nell'ultimo
decennio si è verificata una situazione simile, ma non uguale, per la
frazione Acquavena), volendo far venir meno il riparto dei consiglieri
comunali.
In una nota indirizzata alla Giunta Provinciale Amministrativa di
Salerno, datata 5 marzo 1895, ben tra l'altro si legge: "Nè infine,
giusta la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il riparto dei
consiglieri si affaccia con tale gravità da prevalere sull'inconveniente
non meno serio, che da una parte del Consiglio è eletta da molti ed
altra da pochi; che anzi questa massima del Supremo Consesso urta
evidentemente contro il mantenimento di quello per Rocchetta. Imperocchè,
mentre il capoluogo Roccagloriosa ha 173 elettori, l'asserta frazione
Rocchetta non ne ha che soli 16, dai quali si pretende avere nel
Consiglio la diretta rappresentanza di 4 Consiglieri sui 15 assegnati al
comune.A questo inconveniente aggiungasi l'altro anche maggiore, che la
frazione Acquavena con appena 11 elettori manda nello stesso Consiglio
altri 4 consiglieri propri, epperò le due sole frazioni riunite in unico
scopo e fine, insieme coalizate, ne impongono addirittura il Capoluogo
che con 173 elettori, avrebbe a se una rappresentanza di soli 7
consiglieri!"
Da tali richieste scaturì una piccola guerra, che seppur incruenta, mise a dura prova l'amministrazione locale, la Giunta Provinciale e il Consiglio di Stato a seguito di ricorso proposto da un gruppetto di abitanti di Rocchetta capeggiati da Finamore Leopoldo e Cavaliere Francesco che non volevano la trasformazione di Rocchetta da Frazione a Borgata. Ma fu tutto vano, il Comune nell'ottobre del 1894 presentava ricorso al Consiglio di Stato e questi lo accoglieva e Rocchetta perdeva definitivamente la sua connotazione di Frazione, anche se più antica e storicamente, certo più importante, di Roccagloriosa. Si riporta una parte del ricorso - in quanto contenitore di notizie storiche precise- che venne prodotto contro il ricorso di Finamore Leopoldo e altri. |
||||||||
|
|
||||||||
Per questi motivi:Letto l’art. 62 della legge comunale e provinciale e l’art. 45 del regolamentoDECIDEDi accogliere l’istanza della maggioranza degli elettori della frazione Rocchetta. E per 1’effetto autorizza questa frazione ad eleggere 4 dei 15 Consiglieri del Comune di Roccagloriosa. Ordina che sia rinnovato l’intero Consiglio comunale, procedendosi alla elezione dei Consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato" Avverso tale decisione il Comune ha prodotto ricorso a codesta Eccma IV sezione deducendo cinque mezzi di annullamento a svolgimento dei quali presentiamo le seguentiOSSERVAZIONIILa Giunta Provinciale amministrativa con sua decisione del 14 aprile 1890 aveva ritenuto essere cessate le ragioni che avevano consigliato il riparto, e quindi lo aveva abolito ordinando la rinnovazione del Consiglio comunale con unico scrutinio. Tale decisione regolarmente resa pubblica e messa in esecuzione non fu impugnata, si che essa divenne cosa giudicata tanto per la questione se vi fossero o no ragioni sufficienti per abolire il riparto, quanto per l’abolizione stessa.Contro l’autorità di tal cosa giudicata insorsero alcuni elettori che appartenevano alla frazione Rocchetta,assumendo, ma guardandosi bene dal dimostrano, che lo scrutinio unico li danneggiàva, e che non era giusto trattare diversamente Rocchetta da Acquavena.La Giunta Provinciale amministrativa con la decisione 26 dicembre 1891 e con quella recente del 23 aprile 1894, evidentemente ispirandosi a preconcetti partigiani (e la miglior prova si ha nell’assoluta mancanza di motivazione nei suoi pronunziati) accolse la istanza degli elettori e ristabilì il riparto nel modo che meglio le piacque.Una tale decisione evidentemente viola il principio della intangibilità della cosa giudicata, in quanto mette nel nulla la precedente decisione del 14 aprile 1890.Nè vale il dire come fa la decisione impugnata, evidentemente messa in sull’avviso da uno dei mezzi d’annullamento da noi proposti alla IV Sezione nel ricorso avverso la decisione 26 dicembre 1891, che in materia amministrativa non contenziosa non vige il principio della irretrattabilità della cosa giudicata. Al riguardo non esiste alcuna disposizione tassativa di legge, la pratica ed anche in qualche modo la giuresprudenza hanno accolto tale principio avendo riguardo alla natura delle vertenze che si svolgono in sede amministrativa , ed alla circostanza che per il trionfo del principio della cosa giudicata occorre che si siain sede contenziosa; ma nella specie il principio della irretrattabilità deve essere pienamente applicabile appunto avuto riguardo alla natura ed al contenuto della controversia.Il legislatore del’ 1865 trovando alcuni Comuni divisi in frazioni, pensò che probabilmente alcune di queste frazioni per la loro storia, per la topografia e per altre circostanze potevano avere interessi distinti, se non contraddittori, da quelli del capoluogo; ed in tal caso si avvide che non sarebbe stato prudente lasciare gl’interessi di queste frazioni in balia del centro più popolato, che facilmente avrebbe potuto, se non manometterli, trascurarli. Ad evitare questo inconveniente il legislatore accordò, in via eccezionale (perché anche sotto l’impero di quella legge la regola era che tutti gli elettori dovessero ugualmente concorrere all’elezione di tutti i consiglieri) facoltà all’autorità tutoria di accordare, sentito il Consiglio comunale, il riparto dei Consiglieri tra le frazioni; ma non disse che per tutti i Comuni divisi in frazioni dovesse attuarsi il riparto, si bene solo per quelle frazioni che avessero sempre avuta una certa autonomia, che avessero avuto interessi distinti da tutelare, e per cui vi fosse stato pericolo di vedere violati o trascurati diritti ed interessi veri, non mai pretenzioni smodate e reconditi finì partigiani.Or se questo fu il concetto del legislatore e della legge, se in applicazione di esso Rocchetta ebbe il riparto, se posteriormente non essendovi più ragioni morali, economiche ed amministrative di sorta, per consigliarlo e scomparsa invece anche quella nascente dalla topografia dei luoghi, l’autorità tutoria sul voto conforme del Consiglio comunale, ritenne bene rientrare nella regola generale ed abolire il riparto, è oggi lecito tornare indietro e ristabilirlo? A noi pare evidente che no: come non è possibile che si torni indietro nel tempo, così non è possibile che con gli anni si sia verificato un fenomeno contrario alla natura delle cose, che cioè mentre Rocchetta si era materialmente ricongiunta al capoluogo, ora se ne sia nuovamente allontanata, che mentre prima non vi erano interessi distinti e singolari da tutelare, oggi questi siano sorti. Ciò non può essere; e se per avventura potesse verificarsi, occorrerebbe sempre non solo enunciarlo ma dimostrarlo, ciò che i ricorrenti e la Giunta provinciale amministrativa non hanno neanche accennato a fare.Nè vale tirare in campo l’autonomia goduta sempre da Rocchetta, e la sua storia distinta da quella dei paesi circonvicini. Innanzitutto sarebbe bene completare quella pagina di storia, e dirci come è sorta e come si è sviluppata Roccagloriosa; e poi a che vale tutto ciò? La rivoluzione e l’unità d’Italia hanno mutato ben altro, hanno abbattuto ben più alte barriere di quelle che potevano esistere tra Rocchetta e Roccagloriosa; provvedendo all’ordinamento amministrativo del regno ed alle relative circoscrizioni si sono seguiti concetti che menavano appunto a tali abbattimenti, senza di cui il nostro ordinamento già abbastanza complicato, lo sarebbe stato anche molto di più. Nella specie adunque il principio della irretratta bilìtà della cosa giudicata, trova il suo sostrato nella natura stessa della controversia: sostenere il contrario è lo stesso che voler sostenere l’assurdo.Nè ci si venga a dire, come dall’istanza alla Giunta provinciale amministrativa si potrebbe rilevare, che la denunzia di tale mezzo di annullamento si trova pregiudicata dalla decisione 1-18 ottobre 1892 di cotesta Eccma IV Sezione, innanzi alla quale anche quella volta fu dedotto il presente mezzo di annullamento di cui non fu tenuto conto. Leggano gli avversari bene quella decisione, e nulla vi troveranno che possa giustificare questa maniera di argomentare, nulla che arrechi pregiudizio alle attuali nostre ragioni; imperocchè la Eccma IV Sezione esaminando in quella sede la decisione impugnata, la trovò viziata di flagrante nullità, in quanto che ometteva di assegnare alle frazione il rispettivo numero di Consiglieri. Di fronte a tale vizio radicale ogni ulteriore esame sarebbe riescito affatto superfluo, e perciò solo per esso la IV Sezione pronunziò l’annullamento; e nessun motto fece sulle altre questioni sottoposte col ricorso alla sua giustizia."Attesochè, ivi si legge: dovendo essere annullata la decisione denunziata pel motivo sopraddetto" (il non aver provveduto all’attribuzione dei Consiglieri alla frazione), "non occorre esaminare quale valore possano avere gli altri dedotti".IILe deliberazioni del Consiglio comunale, che proponevano farsi istanza per l’abolizione del riparto, furono tutt’altro che deliberazioni prese con animo partigiano. Prima di venire a quelle conclusioni si discusse largamente nel Consiglio comunale; e bisogna convenire che ben poveri furono gli argomenti svolti dai partigiani del riparto in appoggio alla loro tesi.Ugualmente la Giunta provinciale amministrativa del tempo prima di emanare la decisione abolitiva del
|
||||||||